usurari,
gli interessi che superano il limite di legge nel momento in cui sono promessi
o convenuti
D.L.
29.12.2000 n. 394, convertito in
L.
28.02.2001 n. 24
G.U. n. 49 del 28.2.2001
E’ stato previsto che, ai fini
degli artt. 644 c.p. e 1815, c. 2, c.c., si intendono usurari gli interessi che
superano il limite stabilito dalla Legge nel momento in cui sono promessi o
convenuti, a qualunque titolo.
Pertanto, l’ampia formulazione della norma fa propendere per la ricomprensione nella normativa sull’usura non solo degli interessi corrispettivi, ma anche di quelli moratori.
La norma fa riferimento al
superamento oggettivo del tasso-soglia nel momento della stipula:
pertanto, in caso di tassi indicizzati, e’ irrilevante, ai fini di cui
trattasi, che il meccanismo di indicizzazione comporti il superamento del
tasso-soglia in un momento successivo alla stipula stessa.
In via transitoria, i c. 2 e 3
dell’art. 1, come sostituiti dalla Legge di conversione, prevedono una
“rinegoziazione” automatica (senza, quindi, necessita’ di stipula di un nuovo
contratto) per i finanziamenti non agevolati ed a tasso fisso in essere.