usurari, gli interessi che superano il limite di legge nel momento in cui sono promessi o convenuti


 

D.L. 29.12.2000 n. 394, convertito in

L. 28.02.2001 n. 24

G.U. n. 49 del 28.2.2001

 

E’ stato previsto che, ai fini degli artt. 644 c.p. e 1815, c. 2, c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla Legge nel momento in cui sono promessi o convenuti, a qualunque titolo.

 

Pertanto, l’ampia formulazione della norma fa propendere per la ricomprensione nella normativa sull’usura non solo degli interessi corrispettivi, ma anche di quelli moratori.

 

La norma fa riferimento al superamento oggettivo del tasso-soglia nel momento della stipula: pertanto, in caso di tassi indicizzati, e’ irrilevante, ai fini di cui trattasi, che il meccanismo di indicizzazione comporti il superamento del tasso-soglia in un momento successivo alla stipula stessa.

 

In via transitoria, i c. 2 e 3 dell’art. 1, come sostituiti dalla Legge di conversione, prevedono una “rinegoziazione” automatica (senza, quindi, necessita’ di stipula di un nuovo contratto) per i finanziamenti non agevolati ed a tasso fisso in essere.